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Trust e polizza a confronto

La polizza vita e il Trust sono tra gli strumenti maggiormente utilizzati ai fini della pianificazione patrimoniale, il passaggio generazionale e la tutela del patrimonio, ognuno con delle specifiche peculiarità, vantaggi e limiti.

Nella polizza vita il pagamento della somma da parte dell’assicuratore a favore dei beneficiari è subordinato al verificarsi di un evento incerto e futuro (relativo alla vita umana dell’assicurato ovvero il c.d. “rischio demografico”). Al verificarsi di tale evento l’assicuratore sarà tenuto ad erogare al beneficiario le indennità previste dal contratto di assicurazione (senza possibilità di rimandare ad un momento successivo nel tempo).
La polizza assicurativa inoltre consente un buon livello di flessibilità visto che è possibile modificare i beneficiari in qualsiasi momento mediante una e comunicazione scritta alla compagnia oppure anche con disposizione testamentaria. Inoltre, a dipendenza del paese di residenza del sottoscrittore e/o beneficiario della polizza, la stessa consente anche di efficientare la variabile fiscale.


Utilizzo combinato
Alla luce delle caratteristiche di ciascuno dei due strumenti (polizza vita e trust) si rileva come, di fatto, sia possibile un loro utilizzo combinato, in modo da poterne sfruttare al meglio le potenzialità ai fini di una efficiente pianificazione patrimoniale e successoria.

Considerando ad esempio che il ricorso al trust garantirebbe una maggiore discrezionalità sulle attribuzioni dei beni (che consente di scongiurare una devoluzione immediata che potrebbe provocare la dispersione del patrimonio) si potrebbe ipotizzare la stipula di una polizza vita con beneficiario un trust (che potrà avere dei beneficiari già designati o perseguire determinati scopi).
Così, al realizzarsi dell’evento assicurato, la somma verrà devoluta direttamente al trust, e andrà ad accrescere il trust fund, in attesa di una futura attribuzione dei beni ai beneficiari del trust.

In questo modo è possibile “differire” nel tempo il momento dell’attribuzione di tali somme di denaro ai beneficiari, soprattutto quando vi sono particolari esigenze (ad esempio beneficiario minore età oppure qualora vi sia un beneficiario non in grado di provvedere ad una gestione oculata del suo patrimonio) che richiedono attribuzioni periodiche mediate dal trust, anziché attribuzioni in un’unica soluzione.